Art. 160 LAgr dal 2023

Art. 160 Obbligo d’omologazione
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione.
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3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione.
4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.
5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.
6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformit esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. (1)
7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.
8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottost all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.