Art. 16 LAgr dal 2024
Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche
1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.
2 Disciplina in particolare:a. il diritto all’iscrizione;b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all’elenco degli obblighi;c. la procedura d’opposizione e di registrazione;d. il controllo.
2bis Il registro può contenere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. (1)
3 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d’origine o indicazioni geografiche.
4 Se il nome di un Cantone o di una localit viene utilizzato in una denominazione d’origine o in un’indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.
5 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7. (2)
5bis Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d’origine o un’indicazione geografica identica o simile, la procedura d’esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. (1)
6 Chi utilizza nomi di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all’utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d’origine o a un’indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l’uso in buona fede:a. prima del 1° gennaio 1996; ob. prima che il nome della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un’altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullit o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992 (4) sulla protezione dei marchi. (2)
6bis Nel giudicare se l’utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d’inganno o di violazione della concorrenza leale. (6)
7 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.
(1) (3)
(2) (5)
(3) Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2015 3631]; [FF 2009 7425]).
(4) [RS 232.11]
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
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