Art. 16 LAMaI dal 2025

Art. 16 (1) Principio
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2 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall’istituzione comune.
3 Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
4 Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
5 Gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.