Art. 16 LIFD dal 2024

Art. 16 Proventi imponibili
1 Sottost all’imposta sul reddito la totalit dei proventi, periodici e unici.
2 Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
3 Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.