Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 16

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 16 LPPC dal 2025

Art. 16 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso di evento

1 In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l’allerta agli organi competenti e il lancio dell’allarme alla popolazione.

2 In collaborazione con la Confederazione garantiscono l’informazione della popolazione in caso di evento.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.