Legge federale sui diritti politici (LDP) Art. 16

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 16 LDP dal 2022

Art. 16 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 16 Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionaleCapitolo 1: Disposizioni generali (1) Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

1 Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 (2) sul censimento.

2 In base all’attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

(1) Nuovo testo giusta l’art. 17 n. 1 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6743; FF 2007 55).
(2) RS 431.112

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