Art. 16 OLL1 dal 2023

Art. 16 Ripartizione delle ore di lavoro
(art. 9–15a, 18–21, 25 cpv. 2, e 31 LL)
1 La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica alle 24.00. (1)
2 La settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore.
3 La durata settimanale del lavoro può essere ripartita in modo uniforme o differenziato sui singoli giorni feriali e per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.