CPM Art. 159b -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 159b CPM dal 2025

Art. 159b Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 159b Reato collettivo (1)

Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).

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