Art. 159a CPM dal 2025

Art. 159a Molestie sessuali
1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,è punito con la multa. (1)
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
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