CPM Art. 159a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 159a CPM dal 2025

Art. 159a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 159a Molestie sessuali

1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,è punito con la multa. (1)

1bis L’autorità competente può obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo. Se l’imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato. (2)

1ter L’autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile. (2)

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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