Art. 158 ORC dal 2025

Art. 158 Fallimento, moratoria concordataria e concordato con abbandono dell’attivo Comunicazione e iscrizione del fallimento
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2 Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice o dell’autorità, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.
3 Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l’autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell’iscrizione.
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(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).(2) RU 2011 4659
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