Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 158 ORC dal 2024

Art. 158 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 158 Fallimento, moratoria concordataria e concordato con abbandono dell’attivo Comunicazione e iscrizione del fallimento

1 In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l’autorit comunica all’ufficio del registro di commercio:

  • a. la dichiarazione di fallimento;
  • b. le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
  • c. le misure provvisionali;
  • d. l’annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell’autorit di ricorso;
  • e. la revoca del fallimento;
  • f. la nomina di un’amministrazione speciale del fallimento;
  • g. la sospensione per mancanza di attivo;
  • h. la riapertura della procedura fallimentare;
  • i. la chiusura della procedura fallimentare. (1)
  • 2 Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice o dell’autorit , l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.

    3 Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l’autorit di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell’iscrizione.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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