OETV Art. 157 - Freni

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 157 OETV dal 2025

Art. 157 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 157 Freni

1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore devono essere muniti di un freno di servizio, di un freno ausiliario e di un freno di stazionamento.

2 Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote. Il freno ausiliario deve agire in modo progressivo; può essere impiegato come freno di stazionamento.

3 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.


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