OETV Art. 155 - Cinture di sicurezza, dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo antifurto (2)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 155 OETV dal 2025

Art. 155 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 155 (1) Cinture di sicurezza, dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo antifurto (2)

1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono necessari, salvo per i sedili di quadricicli leggeri a motore carrozzati e con un peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 di oltre 0,27 t. (2)

2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 81 cpv. 3). (4)

3 Non è necessario il dispositivo antifurto (art. 144 cpv. 1). (5)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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