Art. 153f LAVS dal 2025
Art. 153f Obbligo di collaborazione
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:a. comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;b. permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, mettono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;c. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di compensazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.