LAVS Art. 153d - Misure tecniche e organizzative

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 153d LAVS dal 2023

Art. 153d Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 153d (1) Misure tecniche e organizzative

Le autorit , organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:

  • a. l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;
  • b. è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
  • c. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della formazione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato soltanto in conformit alle prescrizioni legali;
  • d. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
  • e. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
  • (1) Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 dic. 2021 alla fine del presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.