Art. 153d LAVS dal 2023
Art. 153d (1) Misure tecniche e organizzative
Le autorit , organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:a. l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;b. è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;c. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della formazione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato soltanto in conformit alle prescrizioni legali;d. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;e. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
(1) Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 dic. 2021 alla fine del presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.