Art. 153c LAVS dal 2023
Art. 153c Aventi diritto
1 Soltanto le seguenti autorit , organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:
a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,2. le unit decentrate dell’Amministrazione federale,3. le unit delle amministrazioni cantonali e comunali,4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,5. le istituzioni di formazione;b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908 (1) sul contratto d’assicurazione;c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatoriet generale.2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
(1) [RS 221.229.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.