OETV Art. 152 - Dispositivo di retromarcia, tachigrafo, apparecchio per la registrazione dei dati e cingoli (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 152 OETV dal 2025

Art. 152 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 152 Dispositivo di retromarcia, tachigrafo, apparecchio per la registrazione dei dati e cingoli (1)

1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia. (2)

1bis Per i veicoli di cui al capoverso 1 con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessario un dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente. (3)

2 Gli articoli 100 a 102 si applicano all’equipaggiamento dei veicoli con tachigrafo o apparecchio per la registrazione dei dati. (4)

3 È ammessa la trasformazione di quadricicli leggeri a motore in veicoli cingolati. (5)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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