Art. 152 OETV dal 2025

Art. 152 Dispositivo di retromarcia, tachigrafo, apparecchio per la registrazione dei dati e cingoli (1)
1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia. (2)
2 Gli articoli 100 a 102 si applicano all’equipaggiamento dei veicoli con tachigrafo o apparecchio per la registrazione dei dati. (4)
3 È ammessa la trasformazione di quadricicli leggeri a motore in veicoli cingolati. (5)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.