Art. 152 CPP dal 2024

Art. 152 Misure generali per la protezione delle vittime
1 In ogni fase del procedimento le autorit penali tutelano i diritti della personalit della vittima.
2 In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.
3 Se la vittima lo domanda, le autorit penali le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui all’articolo 149 capoverso 2 lettere b e d.
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