Art. 151d CPM dal 2025
Art. 151d Sparizione forzata (1)
È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:a. priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; ob. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.
(1) Introdotto dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4687]; [FF 2014 417]).
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