Codice penale militare (CPM) Art. 151d

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 151d CPM dal 2025

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Art. 151d Sparizione forzata (1)

È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

  • a. priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
  • b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.
  • (1) Introdotto dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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