Art. 151a CPM dal 2025
Art. 151a Sequestro di persona e rapimento (1)
1.Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2.Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 ([RU 1982 1535]; [FF 1980 I 1032]).
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