Art. 151 LDIP dal 2025

Art. 151 Principio
1 Nelle controversie societarie, i tribunali svizzeri della sede della società sono competenti per le azioni contro la società, contro i soci o contro le persone responsabili in virtù del diritto societario.
2 Per le azioni contro un socio o contro una persona responsabile in virtù del diritto societario sono competenti anche i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
3 Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.
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(1) Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Abrogato dalla cifra II 2 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.