Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 151

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 151 ORC dal 2025

Art. 151 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 151 Deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni

1 I documenti riguardanti le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono forniti all’ufficio del registro di commercio per la conservazione.

2 Il deposito di tali documenti è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.


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