Art. 150 CPC dal 2025

Art. 150 Disposizioni generali Oggetto della prova
1 Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2 Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.