Art. 15 LIVA dal 2025
Art. 15 Responsabilità solidale
1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:a. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita, nell’ambito della loro responsabilità di diritto civile;b. chi organizza o fa organizzare un’asta volontaria;c. (1) ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d’imposizione (art. 13), ad eccezione degli istituti di previdenza, per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;d. in caso di trasferimento dell’impresa: il precedente debitore, per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento, durante tre anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso;e. alla fine dell’assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;f. per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all’estero: gli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica;g. (2) nei casi di cui all’articolo 93 capoverso 1bis: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza delle garanzie richieste.
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere e ed f rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d’aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.
3 È fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 (3) sul diritto penale amministrativo (DPA).
4 Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l’imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell’AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni. (1)
4bis I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l’imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a. (5)
5 La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.
(1) (4)
(2) Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(3) [RS 313.0]
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.