LPP Art. 15 - Avere di vecchiaia

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 15 LPP dal 2025

Art. 15 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 15 (1) Avere di vecchiaia

1 L’avere di vecchiaia consta:

  • a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età di riferimento;
  • b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;
  • c. (2) dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d capoverso 6;
  • d. (2) degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP (4) ;
  • e. (2) degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.
  • 2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili. (6)

    3 Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

    4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata. (7)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) (3)
    (3) (5)
    (4) RS 831.42
    (5) Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
    (6) Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
    (7) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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