Art. 15 LTF dal 2025
Art. 15 Corte plenaria
1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono:a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;c. l’adozione del rapporto di gestione;d. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;e. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;f. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;g. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;h. altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.