Art. 15 LADI1 dal 2024

Art. 15 Idoneit al collocamento
1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. (1)
2 Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermit , potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidit .
3 Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacit lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
4 L’assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attivit nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.