Art. 15 LAVS dal 2023

Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti
1 I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
2 Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (1) ).
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.