LDIP Art. 149e -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 149e LDIP dal 2025

Art. 149e Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 149e Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:

  • a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;
  • b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
  • c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
  • d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o
  • e. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
  • 2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.