Art. 149e LDIP dal 2025
Art. 149e Decisioni straniere
1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; oe. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.