Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 149

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 149 LDIP dal 2022

Art. 149 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 149 Sezione 5: Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate:

  • a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o
  • b. nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un’attivit svolta in tale Stato.
  • 2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se:

  • a. (1) concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;
  • b. concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1;
  • c. concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell’azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera;
  • d. concerne pretese derivanti dall’esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima;
  • e. concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera, o
  • f. (2) concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto oppure, in caso di incidente nucleare, nel luogo in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
  • (1) Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilit civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 149 Legge federale sul diritto internazionale privato (IPRG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOZZ.1998.17LugÜ / Luganer-Übereinkommen, Übergangsrecht, ZuständigkeitGericht; Zuständigkeit; Übereinkommen; LugÜ; Staat; Gerichtsstand; Gerichtsstandsvereinbarung; Lugano-Übereinkommen; Staatsvertrag; Gerichte; Urteil; Entscheid; Vollstreckung; Übereinkommens; Urteile; Österreich; Schweiz; Anerkennung; Entscheidung; Rekurrent; Staatsvertrages; Voraussetzungen; Entstehung; Zivil; Lugano-Übereinkommens; Klage; Ursprungsstaat; Titels
    GRSKG-06-62definitive RechtsöffnungLugÜ; Zuständigkeit; Recht; Annecy; Über; Gericht; Urteil; Amtsgericht; Entscheid; Übereinkommen; Vollstreckung; Lugano; Lugano-; Rechtsöffnung; Anerkennung; Gesuch; Lugano-Übereinkommen; EuGVO; Kantons; Bezirk; Firma; Entscheidung; Amtsgerichts; Betreibung