Art. 148a CPS dal 2025

Art. 148a Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (1)
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Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi la pena è della multa.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.