LAgr Art. 148a -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 148a LAgr dal 2023

Art. 148a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 148a

1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:

  • a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l’ambiente; e
  • b. la probabilit che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.
  • 2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

    3 Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:

  • a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione;
  • a.limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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