Art. 148 CPM dal 2025
Art. 148 Ingiuria (1)
1.Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. (2) … (3) Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2.Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
3.… (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 ([RU 57 1337]; FF 1940 513).
(2) Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 21 set. 2023, pubblicata il 25 set. 2023 ([RU 2023 538]).
(3) Secondo comma abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(4) Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 ([RU 1979 1037]; [FF 1977 II 1]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.