CPM Art. 148 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 148 CPM dal 2025

Art. 148 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 148 Ingiuria (1)

1.Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. (2)(3) Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2.Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3.(4)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
(2) Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 21 set. 2023, pubblicata il 25 set. 2023 (RU 2023 538).
(3) Secondo comma abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(4) Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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