Art. 147 CPM dal 2025

Art. 147 Disposizione comune (1)
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.