Art. 146 CPC dal 2025

Art. 146 Effetti della sospensione dei termini
1 In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
2 Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.