Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 146

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 146 OETV dal 2025

Art. 146 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 146 Carrozzeria e altre esigenze

1 Per il passeggero di motoveicoli deve essere disponibile un sistema di ritenuta fissato solidamente. Il sistema può consistere in una cintura di ritenuta o in uno o più dispositivi cui attaccarsi.

2 Per il conducente e per il passeggero sono necessari i poggiapiedi o i predellini.

3 I motoveicoli devono avere almeno un dispositivo di sostegno laterale o centrale che non danneggi la carreggiata. Il dispositivo di sostegno deve rimanere ben fermo durante la marcia e adempiere le seguenti esigenze:

  • a. il dispositivo di sostegno laterale deve sollevarsi automaticamente verso la parte posteriore non appena il motoveicolo è posto in posizione di marcia (verticale) normale oppure quando è deliberatamente mosso in avanti; questa esigenza non è necessaria se il motoveicolo non può essere messo in marcia quando il dispositivo laterale è abbassato;
  • b. il dispositivo di sostegno centrale deve sollevarsi automaticamente verso la parte posteriore quando il motoveicolo è spinto in avanti. (1)
  • 4 Il centro di rotazione del dispositivo d’agganciamento per rimorchi deve trovarsi nell’asse longitudinale del veicolo.

    5 Non è necessario il dispositivo lavacristalli. I tergicristalli sono necessari soltanto se, dal sedile del conducente, non è possibile pulire il campo visivo prescritto (art. 81 cpv. 1). (2)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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