Art. 146 ORC dal 2025
Art. 146 Ristrutturazione transfrontaliera Fusione
1 Con la notificazione per l’iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP (1) ), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. una prova dell’esistenza legale all’estero dell’ente giuridico trasferente;b. (2) una prova dell’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto estero;c. la prova che le entità giuridiche partecipanti alla fusione sono compatibili.
2 Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione dell’ente giuridico trasferente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. la prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico assuntore all’estero;b. (2) una prova dell’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto estero;c. il rapporto, la prova e l’attestazione di cui all’articolo 164 LDIP;d. (4) l’approvazione delle autorità fiscali federali e cantonali della cancellazione dell’ente giuridico dal registro di commercio.
3 Il contenuto dell’iscrizione è regolato dall’articolo 132. L’iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP.
(1) [RS 291]
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4659]).
(4) Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4659]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.