OETV Art. 145a - Potenza del motore

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 145a OETV dal 2025

Art. 145a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 145a (1) Potenza del motore

I motoveicoli senza carrozzino laterale di cui all’articolo 14 lettera a aventi una potenza del motore di oltre 11 kW ma non superiore a 35 kW nonché un rapporto tra potenza e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1) di oltre 0,1 kW/kg ma al massimo di 0,2 kW/kg non possono essere modificati a partire da un motoveicolo avente oltre il doppio della potenza.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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