LDIP Art. 145a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 145a LDIP dal 2022

Art. 145a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 145a 1a. Trasmissione mediante un titolo (1)

1 Il diritto designato in un titolo che ha forma cartacea o equivalente determina se un credito è rappresentato e trasmesso mediante tale titolo. In mancanza di tale designazione si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale.

2 Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo materiale sono fatte salve le disposizioni del capitolo 7.

(1) Introdotto dal n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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