Art. 144 CCS dal 2024

Art. 144 Incompatibilit
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attivit lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilit .
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