CCS Art. 144 - Incompatibilit?

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 144 CCS dal 2024

Art. 144 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 144 Incompatibilit

1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attivit lucrative.

3 La legge può prevedere altre incompatibilit .


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