Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 142

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 142 OETV dal 2025

Art. 142 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 142 (1) Raddoppiamento dei dispositivi di illuminazione

1 Se di larghezza superiore a 1,00 m, le motoleggere pluritraccia, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, le motoslitte e i motoveicoli con carrozzino laterale necessitano di due catarifrangenti posteriori. Se presenti, anche i catarifrangenti anteriori devono essere due.

2 Se di larghezza superiore a 1,30 m, le motoleggere pluritraccia, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore necessitano di due fari di profondità, due fari a luce anabbagliante, due luci di posizione, due luci di coda e due luci di fermata. Se presenti, anche le luci di circolazione diurna e i fari fendinebbia devono essere due ciascuno.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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