Art. 142 LIFD dal 2025

Art. 142 Procedura
1 La commissione cantonale di ricorso chiede all’autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e l’AFC.
2 La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il ricorso è presentato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta o dall’AFC.
3 Se il parere di un’autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.
4 Nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
5 Il diritto del contribuente all’esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni dell’articolo 114.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.