CPM Art. 141a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 141a CPM dal 2025

Art. 141a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 141a Concessione di vantaggi (1)

1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (2)

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
(2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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