Art. 141 OETV dal 2025
Art. 141 Dispositivi di illuminazione facoltativi
1 Oltre ai dispositivi obbligatori, sono permessi altri dispositivi di illuminazione. Possono tuttavia essere presenti, inclusi i dispositivi obbligatori, al massimo:a. due fari di profondità o a luce anabbagliante;b. un lampeggiatore, commutabile in faro di profondità o a luce anabbagliante;c. due luci di posizione;d. due luci di coda;e. due luci di fermata;f. davanti, due luci di circolazione diurna;g. quattro luci di avvertimento lampeggianti;h. davanti, due fari fendinebbia;i. dietro, due fari fendinebbia di coda;j. a sinistra e a destra, due catarifrangenti non triangolari per parte che illuminano lateralmente, che non possono essere fissati alle ruote;k. davanti, due catarifrangenti non triangolari;l. dietro, due catarifrangenti non triangolari;m. per ciascun pedale, un catarifrangente rivolto verso il davanti e uno rivolto verso il dietro;n. un indicatore di direzione laterale lampeggiante su ciascun lato per i quadricicli a motore e i tricicli a motore;o. due luci di retromarcia per i veicoli pluritraccia dotati di retromarcia. (1)
2 Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 queste luci possono essere anche rivolte verso il davanti; non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2);b. (2) sui veicoli della polizia e del servizio doganale: 1. una luce orientabile, 2. luci gialle di pericolo; queste non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2),3. scritte luminose visibili da davanti e da dietro, in scrittura normale o a specchio, come «Colonna», «Incidente», «Stop Polizia», «Stop Guardia di confine»; le scritte non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile;c. sui veicoli cingolati impiegati per il salvataggio: luci gialle di pericolo. (3)
3 Sono permesse anche luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) nonché luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo. (1)
4 Sono vietati tutti gli altri dispositivi di illuminazione fissati ai veicoli e rivolti verso l’esterno, in particolare luci orientabili e fari a lunga portata.
(1) (4)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.