OETV Art. 141 - Dispositivi di illuminazione facoltativi

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 141 OETV dal 2025

Art. 141 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 141 Dispositivi di illuminazione facoltativi

1 Oltre ai dispositivi obbligatori, sono permessi altri dispositivi di illuminazione. Possono tuttavia essere presenti, inclusi i dispositivi obbligatori, al massimo:

  • a. due fari di profondità o a luce anabbagliante;
  • b. un lampeggiatore, commutabile in faro di profondità o a luce anabbagliante;
  • c. due luci di posizione;
  • d. due luci di coda;
  • e. due luci di fermata;
  • f. davanti, due luci di circolazione diurna;
  • g. quattro luci di avvertimento lampeggianti;
  • h. davanti, due fari fendinebbia;
  • i. dietro, due fari fendinebbia di coda;
  • j. a sinistra e a destra, due catarifrangenti non triangolari per parte che illuminano lateralmente, che non possono essere fissati alle ruote;
  • k. davanti, due catarifrangenti non triangolari;
  • l. dietro, due catarifrangenti non triangolari;
  • m. per ciascun pedale, un catarifrangente rivolto verso il davanti e uno rivolto verso il dietro;
  • n. un indicatore di direzione laterale lampeggiante su ciascun lato per i quadricicli a motore e i tricicli a motore;
  • o. due luci di retromarcia per i veicoli pluritraccia dotati di retromarcia. (1)
  • 2 Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:

  • a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 queste luci possono essere anche rivolte verso il davanti; non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2);
  • b. (2) sui veicoli della polizia e del servizio doganale:
  • 1. una luce orientabile,
  • 2. luci gialle di pericolo; queste non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2),
  • 3. scritte luminose visibili da davanti e da dietro, in scrittura normale o a specchio, come «Colonna», «Incidente», «Stop Polizia», «Stop Guardia di confine»; le scritte non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile;
  • c. sui veicoli cingolati impiegati per il salvataggio: luci gialle di pericolo. (3)
  • 3 Sono permesse anche luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) nonché luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo. (1)

    4 Sono vietati tutti gli altri dispositivi di illuminazione fissati ai veicoli e rivolti verso l’esterno, in particolare luci orientabili e fari a lunga portata.

    (1) (4)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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