Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 141
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 141 OR dal 2025
Art. 141
1 Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione. (1)
1bis La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione. (2)
2 La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.
3 Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.
4 La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 5343]; [FF 2014 211]).
(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 5343]; [FF 2014 211]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.