Codice penale militare (CPM) Art. 141

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 141 CPM dal 2025

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Art. 141 Della corruzione e della gestione infedele Corruzione attiva (1)

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

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