Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 141

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAgr:



Art. 141 LAgr dal 2025

Art. 141 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 141 Allevamento di animali (1) Promozione dell’allevamento di animali da reddito

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

  • a. sani e adatti alle condizioni naturali del Paese; e
  • b. atti a garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.
  • 2 La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute e da istituti universitari federali e cantonali.

    3 I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per:

  • a. la gestione di un proprio programma zootecnico volto a sviluppare le basi genetiche che preveda la tenuta di un libro genealogico, il monitoraggio delle risorse zoogenetiche nonché la registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;
  • b. misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;
  • c. progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.
  • 4 Il Consiglio federale può stabilire requisiti aggiuntivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere corrispettivi contributi maggiori per i provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera a.

    5 Gli allevatori di animali da reddito devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.

    6 Le misure zootecniche devono essere conformi alle norme internazionali.

    7 L’allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

    8 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e la concessione dei contributi.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-445/2015Staatshaftung (Bund)ändig; Bundes; Recht; Vorinstanz; Recht; Behörde; Verfahren; Zuständigkeit; Pferd; Schaden; Entscheid; Pferde; Universität; Aufgabe; Staat; Bundesverwaltung; Schadenersatz; öffentlich-rechtlich; Beurteilung; Verfahrens; Kanton; -rechtliche; Bundesverwaltungsgericht; Urteil; Staats; Besamung; Staatshaftung; öffentlich-rechtliche; Verantwortlichkeit
    B-1848/2007Tierwirtschaftliche Produktion (Ohne Milch)Zollkontingent; Stiere; Verfügung; Samen; Zollkontingents; Tierzucht; Besamung; Inland; Recht; Bewilligung; Zollkontingentsanteil; Stieren; Bundesrat; Tierzuchtverordnung; Zuteilung; Gesuch; Zollkontingente; Bundesverwaltungsgericht; Voraussetzung; Zucht; Besamungsstation; Stiersamen; Ausstand; Landwirtschaft; Import; Zollkontingentsanteile; Voraussetzungen