Art. 140 ORC dal 2025

Art. 140 Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni Fusione
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2 In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).
3 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.