Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 140

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 140 ORC dal 2025

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Art. 140 Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni Fusione

1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:

  • a. la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
  • b. il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79 LFus);
  • c. (1) i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
  • d. la relazione di revisione (art. 81 LFus);
  • e. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una fondazione.
  • 2 In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).

    3 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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