Art. 14 LD dal 2023

Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
1
2 Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessit economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
3 La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione lo richiedono.
4 Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza.
5 Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza.
(1) RS 632.10Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.