Art. 14 LIVA dal 2024

Art. 14 Inizio e fine dell’assoggettamento e dell’esenzione dall’assoggettamento
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3 L’esenzione dall’assoggettamento termina appena la cifra d’affari totale conseguita nell’ultimo esercizio commerciale raggiunge il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 o è presumibile che tale limite sar superato entro 12 mesi dall’avvio o dall’ampliamento dell’attivit imprenditoriale.
4 La dichiarazione di rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento può essere effettuata al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso.
5 Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 ed è presumibile che la cifra d’affari determinante non sar più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente deve annunciare la fine dell’assoggettamento. Tale annuncio può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d’affari determinante non è più raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 11. Tale rinuncia diventa efficace all’inizio del periodo fiscale successivo.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.